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Studio Legale Avv. Federico Cherchi
Secondo la legge, l’Amministrazione locale deve notificare l’avviso di accertamento dell’IMU 2015 entro il 31.12.2020.
Malgrado qualche Autore sia di diversa opinione, le sospensioni dei termini stabilite dalle norme del 2020 in materia di Covid non sembrano poter modificare questa conclusione. Vediamo perché.

Termini di decadenza e prescrizione per l’IMU 2015

Per quanto riguarda l’accertamento, relativamente ai tributi di competenza degli enti locali (quindi anche l’IMU), l’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che:

gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni”.

Pertanto, per gli enti locali è stato stabilito – a pena di decadenza – un termine unico di 5 anni per la notifica degli atti impositivi. Per qualsiasi tributo di competenza degli enti locali (IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità ecc.), e in relazione a qualsiasi violazione (omesso versamento, omessa o infedele dichiarazione), è stabilito un termine di 5 anni.

Per quanto riguarda la riscossione, invece, l’art. 1, comma 163 della stessa L. n. 296/2006 dispone che:

“nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

Pertanto, entro la fine dell’anno 2020 dovevano essere notificati gli accertamenti IMU relativi all’anno 2015 (il cui versamento scadeva il 16 dicembre 2015).

Inoltre, nei tre anni successivi al momento in cui l’accertamento diventa definitivo (perché non viene impugnato, o perché l’impugnazione proposta viene respinta), l’amministrazione deve notificare il titolo esecutivo (in genere, la cartella esattoriale): in mancanza, è possibile opporsi alla riscossione.

Ma le norme del 2020 sull’emergenza Covid non hanno prorogato questi termini?

Sotto questo profilo, deve essere considerato innanzitutto l’art. 157, comma 1 del D.L. n. 34/2020, che stabilisce:

“In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.

Secondo questo primo comma, potrebbe sembrare che operi una proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento, che debbono comunque essere emessi entro il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, il comma 7-bis dell’art. 157 D.L. n. 34/2020 dispone che:

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Pertanto, la proroga del termine di notifica, stabilita dal primo comma, non si applica all’IMU e alle altre entrate degli enti territoriali.

Secondo alcuni autori, tuttavia, vi sarebbe un altro termine eccezionale da prendere in considerazione. Infatti, l’art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha disposto che:

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza, in particolare, la norma specifica è quella dell’art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020:

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

A sua volta, l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce che:

Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]

Ebbene, appare evidente che la norma appena citata riguarda soltanto le entrate per le quali è sospeso il termine di versamento. In realtà, il termine per il versamento dell’IMU 2015 era, e rimane, il 16.12.2015 (in caso di pagamento in due rate).
Nessuna norma quindi, neppure quella dell’art. 67 D.L. n. 18/2020, ha stabilito una sospensione del termine di versamento dell’IMU 2015, già ampiamente scaduto.

Pertanto, non può ritenersi applicabile al caso in questione la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015; e neppure è applicabile uno spostamento in avanti (fino al 26 marzo 2021) della notifica dell’avviso di accertamento dell’IMU 2015.

Il termine, cui debbono soggiacere le amministrazioni per la notifica dell’avviso di accertamento dell’IMU 2015, pertanto, deve ritenersi ancora quello del 31 dicembre 2020.
Le notifiche avvenute successivamente implicano l’impugnabilità e l’annullamento dei relativi atti.

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Post Author: Avv. Federico Cherchi

15 Replies to “IMU 2015, termini di accertamento e Covid”

  1. La questione così come esposta è abbastanza chiara, l’unico problema è che gli uffici comunali anche se chiedi un annullamento in autotutela non lo fanno. Considerato che la maggior parte degli avvisi sono di modesto valore, come ci si difende se fare un ricorso in commissione tributaria ha un costo di gran lunga superiore all’avviso di accertamento stesso e sapendo già per certo che nove volte su dieci in commissione tributaria non applicano il principio della soccombenza delle spese a chi perde? Cordiali Saluti

    1. Questo è un problema che vale, in effetti, per tutte le controversie di modesto valore – anche in ambito civile.
      Tuttavia, non ho riscontro che “nove volte su dieci” in Commissione Tributaria non condannino alle spese.
      A mio parere, si tratta di essere convincenti e chiari nella fase non contenziosa di reclamo: se poi l’Amministrazione dovesse ignorare le argomentazioni esposte chiaramente, allora la Commissione (come spesso mi è capitato) la condanna alle spese la dispone eccome.
      Diciamo che, di certo, occorre prima ben adoperarsi in sede non contenziosa.

  2. Gentililissimo. In data 24 marzo 2021 e arrivata raccomandata per pagamento tari e tasi anno 2015 per un appartamento di mia madre deceduta gennaio c.a. Sono tenuto a pagare questa somma. Perché poi e intestata solo a me è non agli altri figli. Non sono passati 5 anni. Grazie osvaldo

    1. MA DA QUANDO HO LETTO PRECEDENTEMENTE LA TASI E LA TARI DEL 2015 ANDAVANO IN PRESCRIZIONE IL 31 12 2020 . E PER QUESTI TRIBUTI NON VALE LA PROROGA DISPOSTA PER IL COVID. QUINDI SE LA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTELLA è SUCCESSIVA AL 31 12 2020 LA CARTELLA Và IMPUGNATA.

  3. Buongiorno,
    in data odierna 1/4/21 ho ricevuto la raccomandata (partita il 23/3/21) per pagamento TASI 2015. la letetra sarebbe datata 19/12/20. Devo dunque pagarla o posso fare opposizione?
    grazie per l’attenzione

  4. Buongiorno avvocato, mio marito ha ricevuto oggi 02 aprile 2021 un avviso di accertamento Imu anno 2015…ho controllato la raccomandata ed ho visto che è partita dalle poste 26 marzo. È in prescrizione oppure no???

    1. Io ho ricevuto un pignoramento sul mio stipendio per Imu 2015…A parte che trattasi di prima casa ed io sono un agente di polizia che non era tenuto a portarsi la residenza entro i 18 mesi ( ho omesso però la dichiarazione al comune) ma la notifica semmai fosse stata fatta è avvenuta il 3/03/2021 …. Ovviamente mai ricevuto l’atto amministrativo e così si è passato al pignoramento!!!Mi stavo già rassegnando a pagare un qualcosa che non mi aspettava ma il suo articolo mi apre un mondo avanti…Sono tenuto a pagare dottore o posso impugnare l’atto presso il tribunale civile ???

  5. PER UN ACCERTAMENTO IMU 2015 , NOTIFICATO IL 26.3.2021 E RITIRATO A/R IL6.4.21 , SI PUO’ PRESCRIVERE?
    L’ATTO E’ STATO REDATO E FIRMATO IL 24.03.2021.
    GRAZIE, DISTINTI SALUTI. TIMO BASCELLI .

  6. I cinque anni sono validi dalla data di ricezione della raccomandata o dalla data che è postata sull’avviso?

  7. I cinque anni di prescrizione valgono dalla data postata sull’avviso o dalla data di ricezione della raccomandata?

  8. Ho ricevuto nello scorso mese di luglio due avvisi da parte del Comune di Olbia, per IMU prima casa per il 2015 e per il 2016, avvisi che contestano per il 2015 l’infedele dichiarazione e per il 2016 il mancato versamento. A mia segnalazione telefonica che la mia denuncia IMU è del 2007, mi è stato risposto che anche se non presentata, la dichiarazione si considera come presentata ogni anno senza variazioni e quindi quella relativa al 2015 sarebbe considerata come presentata nel 2016 e quindi è rettificabile dall’Ufficio, accertabile e sanzionabile. Penso che non ci siano limiti…..

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